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Criteri di accatastamento degli impianti fotovoltaici
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 19.12.2013 n. 36, cambiando la propria posizione in ordine alla classificazione catastale degli impianti fotovoltaici, ha affermato che gli stessi devono essere qualificati sulla base della loro rilevanza catastale.
Circ. Agenzia delle Entrate 19.12.2013 n. 36
Classificazione catastale degli impianti fotovoltaiciIn altri termini, costituiscono beni immobili quando:
costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10;
risultano posizionate sulle pareti o su un tetto, oppure realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato, e per esse sussiste l’obbligo della menzione nella dichiarazione in Catasto.
Al contrario, gli impianti fotovoltaici non devono essere accatastati e, quindi, costituiscono beni mobili, quando soddisfano uno dei seguenti requisiti:
la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a tre chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il nuÂmero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendenteÂmente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al Catasto edilizio urbano;
per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’inÂterÂvento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’alÂtezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all’art. 3 co. 3 lett. e) del DM 2.1.98 n. 28.
L’Amministrazione finanziaria precisa, tuttavia, che sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti ai fini delle imposte dirette ed indirette, sulla base delle diverse indicazioni rese con precedenti documenti di prassi.
Aspetti fiscali relativi agli impianti fotovoltaici - Imposte dirette
Ai fini delle imposte dirette, l’Agenzia precisa che il coefficiente di ammortamento è pari:
al 9% nel caso di beni mobili (come precisato dalla circ. 46/2007);
al 4% per i beni immobili, dal momento che viene fatto riferimento al settore dell’energia termoelettrica e, in particolare, all’aliquota prevista per i fabbricati destinati all’industria.
L’Agenzia afferma, inoltre, che nel caso in cui, sulla base delle precedenti indicazioni, l’imÂpianÂto fotovoltaico sia stato qualificato come bene mobile applicando l’aliquota del 9%, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d’imposta precedenti ai chiarimenti forniti dalla circolare in oggetto non devono essere rettificati.circ. Agenzia delle Entrate 19.12.2013 n. 36
Fonte: Studio Commercialisti Bressy – Cuneo.