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Le novità positive sull'accatastamento degli impianti a fonti rinnovabili.


Le novità positive sull'accatastamento degli impianti a fonti rinnovabili.

La circolare 2/E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce le norme definite nella Legge di Stabilità sugli imbullonati: esclusi dalla stima del valore catastale “elementi funzionali allo specifico processo produttivo” come moduli e inverter fotovoltaici. Con la rideterminazione della rendita sono notevoli i risparmi su IMU e TASI.

Come noto la Legge di Stabilità 2016 ha previsto che: “A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del “suolo” e delle “costruzioni”, nonché degli “elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità”, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.

Sono dunque esclusi dalla stessa stima diretta “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Le novità della legge di Stabilità sugli "imbullonati"

Nelle conclusioni di un precedente lavoro si era considerato che pur restando incerto se gli impianti fotovoltaici debbano considerarsi beni mobili o beni immobili, è certo che da un punto di vista catastale essi debbono accatastarsi autonomamente, salvo che rientrino in una delle fattispecie degli impianti “domestici” (o comunque non incrementino oltre il 15% il valore capitale dell’unità immobiliare cui tali impianti risultino integrati) di cui alla Circolare n. 36/E del 19/12/2013 o degli impianti connessi alla imprenditoria “agricola” di cui alla Circolare 32/E del 6/7/2009.

Quanto agli elementi da considerare ai fini dell’accatastamento, secondo l’interpretazione maggioritaria della Stabilità, riferita alla prassi ed alla giurisprudenza formatasi, si era quindi considerato di individuare tra gli elementi costituenti le unità immobiliari da accatastarsi i “pannelli fotovoltaici” (ovvero, le “costruzioni”), le strutture di sostegno ed infissione ad altro immobile (ovvero, gli “elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità”) e il “suolo” su cui tali costruzioni insistono.

Di contro si considerava di escludere dall’accatastamento ( e quindi dalla perizia di stima in quanto non contribuirebbero alla determinazione del valore di rendita dell’impianto) elementi quali inverter, quadri elettrici, contatori, opere di protezione, opere di connessione e altre opere, in quanto costituenti “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” dell’impianto come sopra definito.

La nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 (in allegato in basso) l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla portata della norma, individuando 4 categorie in cui distinguere l’unità immobiliare urbana da accatastarsi ed introducendo una sostanziale novità per quanto riguarda l’assimilazione alla “costruzione” dei pannelli costituenti la centrale fotovoltaica. Con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici l’Agenzia ha distinto le seguenti fattispecie:

  1. Il “suolo”: considerandolo quale porzione di terreno coperta dall’impianto e sue aree scoperte accessorie e pertinenziali;

  2. Le “costruzioni”: che, esclusi i pannelli (per quanto infra) non trovano particolare riferimento agli impianti fotovoltaici (eccezion fatta per le cabine elettriche, qualora non accatastate separatamente dall’impianto);

  3. Gli “elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità” costituite in buona sostanza dalle strutture di sostegno ed infissione dell’impianto ad altro immobile (terreno o lastrico solare);

  4. Le “componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali allo specifico processo produttivo” costituite da quelle componenti di natura essenzialmente impiantistica (macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti) che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile. Nell’ambito di tali componenti – che sono da escludere dalla stima - l’Agenzia ha inteso includere, per questi specifici impianti, gli inverter e i pannelli fotovoltaici (fatta eccezione di quelli integrati e costituenti parte della struttura immobiliare stessa, ad es. quelli “integrati architettonicamente” ai sensi del D.M. 19/2/2007).

La portata innovativa della Circolare è veramente notevole, solo che si consideri chela precedente risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008 espressamente recitava che nella determinazione della rendita catastale (e quindi nella perizia di stima) dell’impianto fotovoltaico da accatastarsi in “D/1 – opifici” sono da includersi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e quindi di “opificio”.

Se questo vale per gli impianti da accatastarsi lo stesso principio – in coerenza con la Stabilità 2016 - è stato confermato dalla Circolare applicabile anche agli immobili delle categorie D ed E (e quindi anche per gli impianti FER, tipicamente in categoria D/1) già accatastati. Si tratta della c.d. rideterminazione della rendita catastale, rispetto alla quale la Circolare chiarisce la possibilità di procedere tramite uno specifico modello DOCFA (Documento Catasto Fabbricati) che produce in visura catastale, all’esito della variazione, la seguente annotazione: “Rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”.

Un esempio pratico

Immaginiamo quindi di avere un impianto fotovoltaico già accatastato in D/1 e dotato di autonoma rendita catastale e simuliamo un procedimento di rideterminazione di rendita al fine di verificarne la procedura e le conseguenze sulle imposte IMU e TASI che ne conseguono.

In tal senso si considerino assunti i seguenti valori:

  • Potenza nominale impianto a terra: 1 MW

  • Anno di costruzione e accatastamento: inizio 2011

  • Rendita catastale attuale dell’impianto (rilevabile da visura): 30.000 euro

  • Aliquota IMU comunale 0,92%

  • Aliquota TASI comunale 0,08%

È opportuno premettere che la “rendita catastale attuale” è stata calcolata all’epoca dell’accatastamento tramite una perizia di stima che considerava il complessivo “costo di costruzione” dell’impianto composto dai singoli componenti ed il cui valore, regredito all’epoca censuaria ISTAT 1988/89 (mediamente pari al -50%) è stato moltiplicato per un saggio di fruttuosità convenzionale (2%). Talvolta tale metodologia di calcolo è stata sostituita da un prezzo di riferimento euro/mq (pannelli) direttamente fornito dalle locali Agenzie del Territorio. In ogni caso si registrano sul territorio nazionale (singole province) situazioni che rilevano valori di rendita molto disomogenei tra di loro.

Tornando al nostro impianto, questo calcolo indica che se la “rendita catastale attuale” dell’impianto è pari a 30.000 euro il “costo di costruzione” dello stesso potesse essere ragionevolmente considerato, nel 2011, pari all’incirca ad euro 3.000.000 (30.000 / 2%, x 50).

Da tale “rendita catastale attuale” discende che l’impianto versa attualmente, ogni anno, circa 18.800 euro di IMU (rendita catastale x 1,05 coeff di rivalutazione x 0,65 moltiplicatore x aliquota comunale IMU) e circa 1.630 euro di TASI (stesso calcolo ma x aliquota comunale TASI). E quindi poco meno di 20.500 euro annui.

La rideterminazione: moduli e inverter esclusi dal "valore di costruzione"

Ipotizziamo ora di procedere alla rideterminazione della rendita catastale tramite una nuova perizia di stima dello stesso impianto.

Tale metodologia innanzitutto dovrebbe tener conto del “valore di costruzione” come valore di ricostruzione dell’impianto tenendo conto di quanto espresso dalla Circolare e con riferimento alla Stabilità, ovvero considerando solo gli elementi sopra elencati, cioè suolo, costruzioni limitatamente alle cabine elettriche, elementi di infissione e fissaggio, ed escludendo gli altri, cioè pannelli fotovoltaici, inverter ed altri componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali allo specifico processo produttivo.

In secondo luogo dovrebbe applicarsi correttamente il metodo del “cost approach”, ovvero correggere il valore così ottenuto di un coefficiente di riduzione funzionale ai criteri di “deprezzamento” del bene, con corretta applicazione della Circolare Ag. Territorio n. 6 del 30/12/2012. L’applicabilità della richiamata Circolare del 2012 alla fattispecie è peraltro espressamente contenuta nella Circolare n. 2/E del 2016.

Considerate le numerose variabili da considerare non si può indicare un valore di output (rendita catastale rideterminata) valida omnibus; solo una perizia di stima puntuale sul singolo impianto potrà renderla in maniera puntuale. Tuttavia, si può considerare che molte sentenze delle Commissioni Tributarie hanno indicato come coerenti, per impianti dalle caratteristiche analoghe a quello descritto (per cui si era generato un contezioso proprio riguardo la determinazione della rendita), valori di rendita catastale compresi tra i 12.000 ed i 14.000 euro/ Mw.

Trattandosi ovviamente di fattispecie precedenti alla Stabilità 2016 tali valori sono stati determinati senza tener conto delle novità in commento e pertanto una corretta rideterminazione che tenga conto sia delle nuove indicazioni, sia della citata Circolare del 2016 dovrebbe generalmente condurre a valori di rendita sensibilmente più bassi, considerando soprattutto l’elevato “peso specifico” che assumono i pannelli fotovoltaici e gli inverter nell’ambito del valore dell’impianto.

Da 20.500 euro l'anno di IMU e TASI a 3.400 €

Ripetendo quindi la simulazione dopo la revisione ed ipotizzando che la perizia di stima (tradottasi in un DOCFA comunicato all’Agenzia) abbia accertato un valore finale di rendita catastale dell’impianto pari a 5.000 euro (tale valore, si ripete, deve ritenersi assolutamente indicativo ai fini di una simulazione e può essere verificato nello specifico solo tramite perizia di stima), abbiamo come risultato un importo annuo pari a circa 3.140 euro di IMU (rendita catastale x 1,05 coeff di rivalutazione x 0,65 moltiplicatore x aliquota comunale IMU) e circa 270 euro di TASI (stesso calcolo ma x aliquota comunale TASI). E quindi poco più di 3.400 euro annui contro i precedenti 20.500.

La differenza va ovviamente proiettata per gli anni di vita attesa dell’impianto (o meglio, per la durata del suo accatastamento). Salvi ulteriori benefici indiretti, quali ad esempio quote di contributi consortili a carico del terreni agricoli che si calcolano, di norma, sul valore della r.c. del terreno stesso. Siccome come conseguenza dell’accatastamento dell’impianto, il terreno viene trasferito dal catasto terreni a quello fabbricati con assegnazione della rendita in discorso, chiaramente anche tali contributi assumono valori funzionali alla nuova rendita e possono talvolta diventare estremamente elevati.

Non solo per il FV: per tutti gli impianti a rinnovabili

Importante notazione è che la Stabilità introduce la possibilità di procedere ad una revisione di rendita catastale non solo per gli impianti fotovoltaici ma per tutti gli impianti FER (e per tutti gli immobili accatastati in categoria “D” o “E” in generale), aprendo una finestra che consente di beneficiare degli effetti della revisione già per le imposte dovute dall’1/1/2016, qualora la stessa sia effettuata entro il 15/6/2016.

La Stabilità 2016, la citata Circolare n. 2/E del 2016 ed i criteri espressi dalla precedente Circolare n. 6 del 2012, possono quindi trovare applicazione anche agli impianti eolici, idroelettrici ed a biomassa. A riguardo la Circolare del 2016 in merito alle “Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche” precisa infatti (anche in questi casi innovando fortemente la prassi precedente) che devono essere considerati componenti impiantistici meramente funzionali al ciclo produttivo e quindi esclusi dalla perizia di stima elementi quali “gli aereogeneratori (rotori e navicelle)” (ad es. per gli impianti eolici), le turbine, le pompe, gli alternatori (ad es. per le centrali idroelettriche) le caldaie le camere di combustione, i sistemi di regolazione dei fluidi, i captatori di polveri (ad es. per le centrali a biomassa).

Il coordinamento della citata Circolare del 2016 con la precedente 36/E del 19 dicembre 2013 (e quindi con la risoluzione n. 3/T del 2008) porta a concludere che eccetto i citati impianti “domestici” (le cui contenute caratteristiche li escludono tout court da un accatastamento autonomo o accessorio all’unità immobiliare principale), nella determinazione del “valore capitale” degli impianti (il quale, qualora incrementi oltre il 15% il valore catastale dell’unità immobiliare principale che lo integra, ne comporta una variazione in incremento della rendita) devono scorporarsi gli stessi elementi sopra citati.

Una stima da effettuare con scrupolo

Appare inoltre opportuno evidenziare come sia necessaria una scrupolosa attenzione nel porre in essere l’attività di rideterminazione della rendita; la norma infatti pur esplicitando quali elementi siano da considerare ai fini della perizia, non fornisce un valore di riferimento univoco per i singoli elementi i quali, di contro, hanno notoriamente subito notevoli variazioni di prezzo in periodi di tempo estremamente brevi.

Di conseguenza, la perizia di stima non dovrebbe ritenersi affatto scontata nella sua capacità di raggiungere automaticamente l’effetto di revisione voluto, essendo opportuno considerare che il nuovo valore di rendita comunicato dal contribuente potrebbe essere oggetto di accertamento in rettifica da parte dell’Agenzia, in quanto l’Ufficio conserva pur sempre i suoi poteri di verifica e validazione (oppure di rettifica) del valore comunicato dal contribuente. In questo caso l’eventuale opposizione del contribuente all’accertamento in rettifica dell’Agenzia non potrà che basarsi sulla perizia di stima elaborata e posta alla base della rideterminazione comunicata col DOCFA; per questo la stessa dovrà essere elaborata tenendo conto sia dei sui contenuti strettamente tecnici, sia dei corollari giuridici formatisi in materia.

Allo stesso modo occorre considerare gli effetti di un eventuale accertamento dell’Agenzia (sempre rispetto alla proposta rideterminazione della rendita) riguardo al versamento delle imposte che saranno pro tempore dovute dal contribuente all’Ente locale. L’opposizione all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate (il ricorso alla Commissione Tributaria in pratica) infatti non produce - sino a sentenza definitiva - effetti nei confronti dell’Ente impositore il quale, estraneo al contenzioso tra le parti, accerta e liquida le imposte IMU e TASI sulla base della banca dati catastale vigente al momento in cui matura il diritto impositivo (valore di rendita catastale dell’impianto come apparente da visura).

Per questo appare opportuno non sottovalutare l’unitarietà e la complessità tecnico-legale dell’intero procedimento.

Effetti solo a partire dal 1° gennaio 2016

Si conferma infine che eventuali dichiarazioni di rideterminazione di rendita catastale presentate prima dell’entrate in vigore della Stabilità 2016, ancorché il DOCFA sia stato accettato e la visura indichi che l’Agenzia ne ha ricevuto la comunicazione (tecnicamente in visura appare: valore rendita comunicato), possano essere contestate con accertamento in rettifica da parte della stessa Agenzia entro il termine di cui all’art. 1 del D.M. 701/1994 (1 anno, ma il termine è ordinatorio e non perentorio) e successivamente contestate con eccezione di inammissibilità in sede di contenzioso tributario in quanto la dichiarazione di revisione sarebbe stata priva della norma legittimante la dichiarazione stessa.

La Circolare 2/E del 2016 precisa infatti che la Stabilità 2016 “non si configura come norma di interpretazione autentica” del precedente impianto normativo ed essa “esplica pertanto i suoi effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 2016, così come espressamente previsto nel predetto comma 21”. In tal senso appare quindi opportuno, nel caso, avvalersi della finestra di legge per procedere ad una nuova dichiarazione DOCFA.

Link: Circolare n.2/E

http://www.qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/20160129_Circolare%2Bn%2B2-E.pdf

Fonte: Qualenergia.it

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